Nuove incombenze dei datori di lavoro e dei professionisti

Esaminando gli aspetti che le novità intervenute presentano nell’attività dei professionisti e nelle incombenze dei datori di lavoro, si rileva che la grande libertà di scelta delle misure da attuare presenta certamente aspetti problematici per i datori di lavoro. La mancanza di misure stabilite dall’alto, infatti, lascia i singoli responsabili nella impossibilità di vedere validato il proprio lavoro come invece avviene nei casi in cui esiste una regola tecnica emanata dall’alto o il controllo preventivo da parte dei Comandi dei vigili del Fuoco (in altre parole nel caso di attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982). Questa circostanza, come previsto dal D.M. 10 marzo 1998, libera da questa responsabilità i datori di lavoro e/o i progettisti: la valutazione dei rischi è svolta dalla regola tecnica o è validata dal parere (quando questo è favorevole) espresso dai Vigili del Fuoco. Allo stesso modo, la responsabilità della scelta delle misure da attuare ricade in toto sul progettista/datore di lavoro tranne che nei casi appena richiamati.

Anche il DPR 37/98 ha introdotto una notevole innovazione su questo versante: sia per quanto riguarda la responsabilità del titolare dell’attività che del progettista, le questioni sono molto più chiare con i nuovi atti.

Per quanto riguarda il titolare dell’attività, si pone l’accento sull’onere che comporta la dichiarazione che permette l’inizio dell’attività in attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Con una formula specificata nel decreto 4 maggio, il titolare dichiara di avere adempiuto a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa vigente (sia in materia di misure che di adempimenti gestionali e documentali) e che, pertanto, l’attività può avere avvio in quanto del tutto conforme agli obblighi in materia di sicurezza. Anche se tale obbligo, con o senza dichiarazione, incombe sempre in capo ai titolari e quindi la dichiarazione non aggiunge nulla alle responsabilità degli stessi, con essa tali oneri si manifestano in modo più evidente, anche in considerazione del fatto che una persona non necessariamente preparata in campo tecnico presenta una dichiarazione che riassume tutte le considerazioni tecniche che portano al raggiungimento della sicurezza.

Per quanto riguarda i professionisti, i medesimi aspetti si evidenziano già dalla fase della progettazione delle opere. Qualunque tipo di progetto, infatti, per essere svolto nella maniera più consona agli obblighi deontologici che l’appartenenza ad un ordine professionale comporta, deve tenere conto in ogni fase delle esigenze della sicurezza. E’ difficile, infatti, immaginare momenti del processo progettuale che possano prescindere da tali riferimenti. Già in tale sede, quindi, le proprietà dei materiali, le caratteristiche dei luoghi e dei processi o delle attività svolte dovranno essere debitamente analizzate. Tra l’altro, tale analisi sarà fondamentale quando, ad opera terminata, si tratterà di riassumere l’intero aspetto e predisporre la documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo. In quel momento, al professionista competerà l’obbligo di specificare i requisiti prestazionali dei prodotti, facendo riferimento alle norme prese a riferimento nella progettazione. Il professionista, inoltre, dovrà essere in grado di raccogliere le dichiarazioni (prodotte ai sensi della legge 46/90 o in analogia agli obblighi di tale legge) redatte dagli installatori che hanno partecipato al processo.

Appare evidente quanto gli adempimenti e l’approfondimento richiesti siano aumentati rispetto alla precedente impostazione, che pur richiamava parecchi obblighi per gli appartenenti ai collegi ed ordini professionali e che per tale motivo aveva istituito degli speciali albi professionali (legge 818/84).

Lo sportello unico

Svolgere una riflessione sugli effetti che nelle procedure di prevenzione incendi ha avuto l'introduzione della procedura semplificata comunemente definita come "sportello unico" non è agevole, sia perché la materia è in tuttora divenire, sia perché la finalità di fornire alle Amministrazioni locali uno strumento adatto alle esigenze dei singoli contesti territoriali comporta, necessariamente, un frazionamento di situazioni e di prospettive difficilmente riconducibile ad una visione unitaria. Ai fini di questa trattazione, che si propone di illustrare sinteticamente come, nell'arco di pochi anni, si sia verificato il mutamento di approccio tra i cittadini utenti di un servizio e lo Stato - fornitore di tale servizio, si ritiene importante evidenziare la continuità che ha mostrato l'introduzione dello sportello nell'ambito dell'evoluzione complessiva delle procedure e delle norme tecniche. L'avvio delle nuove procedure non è certamente esente da problemi di vario tipo, ma certamente trova un contesto tecnico e procedurale indirizzato verso la medesima prospettiva di snellimento dei tempi e di responsabilizzazione di tutti coloro che sono coinvolti nelle procedure.